Entro venerdì 28 febbraio 2025 alcune categorie di imprese – individuate dalla normativa NIS-2 – devono obbligatoriamente registrarsi al portale dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ACN).
La normativa NIS-2 (Direttiva Europea recepita in Italia con Decreto Legislativo n.138/2024) punta a migliorare le capacità di resilienza e di risposta agli incidenti informatici da parte di operatori che forniscono servizi di vitale importanza per le principali attività sociali ed economiche dell’UE.
In sostanza, prevede per alcune categorie di imprese individuate dalla normativa, un dovere/obbligo di elevare gli standard di sicurezza informatica della propria azienda, coinvolgendo indirettamente anche le aziende partner (fornitori), non strettamente obbligate dalla normativa, ma a cui le imprese obbligate possono/devono richiedere degli standard elevati di sicurezza informatica.
Qui trovate la nostra mini-guida alla NIS-2:
LA REGISTRAZIONE AL PORTALE ACN | Le aziende obbligate, quindi, devono procedere alla registrazione presso il portale NIS-2 dell’ACN entro il 28.02: questo il link diretto. La registrazione avviene in pochi minuti ed è essenzialmente “anagrafica”, senza quindi la necessità di compilare dei questionari tecnico-informatici.
Siccome per alcune imprese non vi è la certezza assoluta circa l’obbligatorietà della NIS-2 (rientrano in una “zona grigia” della normativa), il nostro consiglio è di registrarsi comunque al portale ACN (in caso di mancata iscrizione, infatti, per le aziende obbligate può scattare una sanzione pecuniaria amministrativa).
È la stessa ACN che prevede poi una fase di valutazione in cui determinerà l’elenco definitivo dei soggetti obbligati, con successiva comunicazione:
“Al termine della fase di registrazione, che si avvia il 1° dicembre 2024 e si conclude il 28 febbraio, l’Agenzia e le Autorità di settore vaglieranno le dichiarazioni per costituire l’elenco dei soggetti NIS entro fine marzo 2025.
SITO AGENZIA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
Nel mese di aprile 2025, l’Autorità nazionale competente NIS notificherà al domicilio digitale di tutti i soggetti registrati se rientrano, o meno, nell’elenco”
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